Art. 2.
(Introduzione degli articoli 371-ter, 371-quater, 371-quinquies, 371-sexies, 371-septies e 371-octies nel codice di procedura penale).

      1. Dopo l'articolo 371-bis del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

      «Art. 371-ter. - (Procedura attiva di costituzione di squadre investigative comuni). - 1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato, il procuratore della Repubblica può richiedere la costituzione di squadre investigative comuni quando procede a indagini collegate a quelle condotte in altri Stati nei confronti di organizzazioni criminali operanti in più Stati, in relazione ai reati puniti dalla legge italiana con pena massima non inferiore a quattro anni di reclusione, quali in particolare i reati relativi al traffico di stupefacenti, alla tratta di esseri umani, al riciclaggio, alla corruzione ed alla pirateria informatica, e vi sia l'esigenza di compiere indagini particolarmente complesse.
      2. La richiesta di cui al comma 1, nel caso di avocazione delle indagini a norma dell'articolo 372, è formulata dal procuratore generale presso la corte di appello;

 

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nei casi indicati dall'articolo 371-bis, comma 3, lettera h), dal procuratore nazionale antimafia.
      3. La richiesta di costituzione della squadra investigativa comune è trasmessa alla competente autorità dello Stato estero. L'autorità giudiziaria richiedente, inoltre, informa dell'iniziativa il procuratore generale presso la corte di appello, o il procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo.
      4. La squadra investigativa comune che opera sul territorio dello Stato è diretta dal pubblico ministero titolare dell'indagine.

      Art. 371-quater. - (Procedura passiva di costituzione di squadre investigative comuni). - 1. Nei casi previsti da accordi internazionali in vigore per lo Stato, quando la richiesta di costituzione di squadra investigativa comune proviene dall'autorità di uno Stato estero, il procuratore della Repubblica informa dell'iniziativa il procuratore generale presso la corte di appello, o il procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo.
      2. Se il procuratore della Repubblica ritiene che la competenza appartiene ad altro ufficio, trasmette immediatamente la richiesta di cui al comma 1 all'autorità giudiziaria competente, dandone avviso all'autorità straniera richiedente.
      3. Se nella richiesta di costituzione di squadra investigativa comune è previsto il compimento di atti espressamente vietati dalla legge o contrari ai princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, il procuratore della Repubblica, sentito il procuratore generale presso la corte di appello, comunica all'autorità dello Stato estero richiedente il rigetto della richiesta.
      4. Nel caso di cui al comma 3, il procuratore della Repubblica trasmette senza ritardo al Ministro della giustizia il

 

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provvedimento di rigetto della richiesta di costituzione di squadre investigative comuni.

      Art. 371-quinquies. - (Contenuto dell'atto costitutivo della squadra investigativa comune). - 1. Nei casi di cui agli articoli 371-ter e 371-quater, il procuratore della Repubblica o, nei casi indicati nell'articolo 371-ter, comma 2, il procuratore generale presso la corte di appello o il procuratore nazionale antimafia, forma, con le competenti autorità straniere, l'atto scritto di costituzione della squadra investigativa comune.
      2. L'atto che costituisce la squadra investigativa comune contiene l'indicazione:

          a) del titolo di reato con la descrizione sommaria del fatto oggetto delle indagini;

          b) dei motivi che giustificano la costituzione della squadra;

          c) del nominativo del direttore della squadra;

          d) dei nominativi dei membri nazionali e di quelli distaccati che la compongono;

          e) degli atti da compiersi;

          f) della durata delle indagini;

          g) degli Stati, delle organizzazioni internazionali e degli altri organismi istituiti, ai quali è richiesta, ai sensi del trattato sull'Unione europea, la designazione di rappresentanti esperti nelle materie dell'indagine comune;

          h) delle modalità di partecipazione dei rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, organizzazioni internazionali e organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea, di cui alla lettera g).

      Art. 371-sexies. - (Adempimenti esecutivi). - 1. Nei casi di cui agli articoli 371-ter e 371-quater, l'atto costitutivo della squadra investigativa comune è trasmesso senza ritardo al Ministro della giustizia ed al Ministro dell'interno.

 

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      2. Il termine di cui all'articolo 371-quinquies, comma 2, lettera f), non può essere superiore a sei mesi, salvo proroghe giustificate dalla oggettiva impossibilità di concludere le indagini nel termine stabilito. In ogni caso la durata non può essere superiore ad un anno. La proroga è comunicata al Ministro della giustizia ed al Ministro dell'interno, nonché, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo, al procuratore generale presso la corte di appello, o al procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis.
      3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, in caso di successive modificazioni del contenuto dell'atto costitutivo della squadra.

      Art. 371-septies. - (Membri distaccati, rappresentanti ed esperti). - 1. Salvo che nell'atto costitutivo sia stabilito diversamente, i soggetti distaccati dall'autorità giudiziaria o investigativa di altro Stato possono partecipare agli atti di indagine da compiere nel territorio dello Stato, nonché all'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Ai membri distaccati sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria nei limiti previsti dall'atto costitutivo della squadra investigativa comune. Ad essi, se autorizzati al porto d'armi sul territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del codice penale.
      2. L'atto costitutivo può altresì prevedere che rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, da organizzazioni internazionali e dagli organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea siano autorizzati a partecipare all'esecuzione degli atti di indagine da compiersi nel territorio dello Stato in conformità a quanto stabilito nell'atto costitutivo. Ai rappresentanti e agli esperti, se autorizzati a partecipare al compimento di atti di indagine, sono attribuite le funzioni di agenti di polizia giudiziaria, nei limiti previsti dall'atto costitutivo della squadra.

 

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      Art. 371-octies. - (Utilizzazione delle informazioni investigative). - 1. Il procuratore della Repubblica può richiedere all'autorità dell'altro Stato con cui ha costituito la squadra investigativa comune di ritardare, per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo, l'utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra e non altrimenti disponibili, se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato, per un tempo non superiore a sei mesi. Il Ministro della giustizia viene informato senza ritardo della richiesta.
      2. L'autorità giudiziaria osserva, negli stessi limiti di tempo di cui al comma 1, le condizioni richieste dall'autorità dell'altro Stato per l'utilizzazione delle informazioni di cui al comma 1 per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo».